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SVIZZERA«Più posti di terapia per i detenuti»

14.03.16 - 15:50
Lo chiede il Tribunale federale ai cantoni in una sentenza di principio pubblicata oggi
Tipress
«Più posti di terapia per i detenuti»
Lo chiede il Tribunale federale ai cantoni in una sentenza di principio pubblicata oggi

LOSANNA - I cantoni devono mettere a disposizione un maggior numero di posti destinati alle misure terapeutiche stazionarie per i detenuti. Lo chiede il Tribunale federale in una sentenza di principio pubblicata oggi. Nel caso contrario, essi rischiano di contravvenire alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

Nel maggio 2015, il Tribunale amministrativo argoviese aveva confermato un giudizio di prima istanza, reso posteriormente alla condanna, volto a sottoporre ad una misura terapeutica stazionaria un uomo condannato nel 2011 a tre anni e mezzo di carcere.

Ordinata dal Tribunale distrettuale di Zofingen il 14 novembre 2013, la durata della misura era limitata ad un anno e mezzo. Il detenuto aveva potuto sottoporsi alla terapia soltanto sei mesi dopo, nel maggio 2014, quando aveva già espiato la sua condanna. In attesa di poter beneficiare delle cure previste, l'uomo era stato sottoposto ad una carcerazione di sicurezza nel penitenziario di Lenzburg.

Il Tribunale amministrativo argoviese aveva accettato il ricorso presentato dal detenuto nei confronti dell'Ufficio cantonale dell'esecuzione delle pene, secondo cui la misura terapeutica ha preso avvio soltanto con il ricovero dell'uomo in un reparto psichiatrico, il 12 maggio 2014.

Per il TF, invece, la misura è diventata applicabile con la decisione giudiziaria che la riguarda, entrata in giudicato il 14 novembre 2013. Nella loro sentenza, i massimi giudici ritengono che l'eventuale assenza di strutture appropriate non deve andare a scapito del carcerato.

La Corte federale critica pure il lungo periodo di carcerazione di sicurezza, che ha costretto l'uomo a dover aspettare sei mesi prima di potersi sottoporre ad una misura terapeutica. Esso è contrario al principio della proporzionalità e ai diritti dell'uomo.

La Corte europea dei diritti dell'uomo - ricordano i giudici - ha stabilito a più riprese che la privazione di libertà di una persona che necessita di cure può essere ammissibile soltanto se essa è eseguita in un istituto di cura, una clinica o in un'altra struttura adeguata. È compito dello Stato - sottolineano - disporre di sufficienti posti in strutture idonee.

Nel caso in esame, inoltre, le autorità argoviesi hanno deciso la misura terapeutica e la carcerazione di sicurezza del ricorrente poco tempo prima della sua liberazione.

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