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L'OSPITESTOP alla caccia tardo-autunnale al cervo

30.11.11 - 12:03
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STOP alla caccia tardo-autunnale al cervo

“STOP alla caccia tardo-autunnale al cervo nelle valli superiori al di sopra dei 700m/slm, allungamento del periodo destinato alla caccia alta fino al 30 settembre e nuove modalità di prevenzione/risarcimento dei danni causati dalla selvaggina”

L’attività venatoria sul nostro territorio è ormai divenuta una pratica essenziale per poter stabilizzare e gestire le popolazioni di ungulati (cervo, camoscio, capriolo, cinghiale e solo a livello selettivo e con una visione radicalmente diversa lo stambecco). I danni arrecati annualmente alle colture impongono un piano d’abbattimento che possa limitare questo fenomeno.
Tuttavia, come sottolineato più volte ed in svariate sedi (ultimo emblematico esempio le 2'565 firme raccolte dalla petizione “per un’attività venatoria più etica ed efficace”), le modalità di prelievo per quanto riguarda il cervo imposte dall’Ufficio Cantonale della caccia e della pesca, impongono una profonda riflessione che possa portare ad un radicale cambiamento in seno al regolamento d’applicazione sulla caccia.
La pressione sui cervi nel periodo tardo-autunnale, esercitata in modo secondo me sconsiderato e penalizzante per la struttura dei branchi in pieno periodo migratorio, anno dopo anno sta intaccando pesantemente gli effettivi nelle valli superiori.
Come già sottolineato nella petizione “per un’attività venatoria più etica ed efficace”, vi sono certamente i margini durante il periodo riservato alla caccia alta, modificando le modalità di prelievo e soprattutto rivedendo buona parte delle bandite cantonali riservate al cervo, per raggiungere gli obiettivi prefissi dal piano d’abbattimento.
In considerazione del fatto che la maggior parte dei danni provocati dagli ungulati si registrano sul fondovalle, è assolutamente auspicabile che, se del caso pure mediante gli interventi mirati da parte dei guardiacaccia, la pressione tardo autunnale venga presa in considerazione solo ed unicamente fino ai 700 m/slm.
Ad oggi questa misura è assolutamente prioritaria e lungimirante. Una misura che va a tutelare i cervi nelle valli superiori. Concetto vivamente caldeggiato dalla base dei cacciatori ticinesi ma sempre cocciutamente accantonato dai vertici dell’Ufficio Cantonale della caccia e della pesca.
Nella risposta ricevuta dal Consiglio di Stato in merito alla citata petizione, troppe sono le contraddizioni per giustificare una modalità di prelievo che se da un lato non riesce neppure a risolvere le citate problematiche sul fondovalle. dall’altro ha creato una preoccupante destabilizzazione delle popolazioni dei cervi nelle valli superiori.
Ampliare gradatamente le zone cacciabili, aumentare decisamente i giorni destinati alla cattura di femmine e cerbiatti dell’anno, sono certamente misure da prendere in seria considerazione.
Aumentare infatti il numero di catture durante la caccia settembrina è un obiettivo primario. Da troppi anni ormai si è deciso di raggiungere il piano d’abbattimento ricorrendo al prelievo tardo-autunnale. La verità, ora è sotto gli occhi di tutti. Questa tipologia di selezione ha seriamente smembrato i branchi ed intaccato le abitudini migratorie degli stessi e nell’ Alto Ticino la situazione sta divenendo decisamente preoccupante.
Anche la giustificazione ricevuta dal Consiglio di Stato in merito al prolungamento del periodo riservato alla caccia alta fino al 30 settembre è decisamente contraddittoria e poco giustificabile (… in considerazione appunto delle modalità di prelievo adottate durante il mese di novembre…).
Se da un lato è vero che alla fine del mese di settembre inizia il periodo degli amori, va sottolineato il fatto che comunque il prelievo del cervo maschio termina, fino a prova del contrario, il 15 settembre. Verrebbe unicamente aumentata la pressione su femmine e cerbiatti dell’anno, anticipandone le catture. Tutto è opinabile, ma il fine non giustifica i mezzi. La situazione nelle valli superiori, per quanto riguarda il cervo, è decisamente preoccupante ed occorre correre ai ripari.
Oggigiorno infatti non è più accettabile emanare un regolamento d’applicazione in merito alle modalità di prelievo del cervo che non tenga conto delle differenti condizioni in cui versa la specie a dipendenza del distretto in cui vive.
Utopico ed irrealistico pensare di poter gestire le popolazioni di questo ungulato a Brè come a Nante o Campo Blenio (… solo per fare un esempio…).
Se comunque, costi quel che costi, il Consiglio di Stato vuole seguire la drastica linea dell’Ufficio caccia e pesca che mira alla diminuzione sul nostro territorio delle popolazioni del cervo, allora ci sta anche questo ormai contestato da anni sistema di prelievo.
Per quanto attiene alla prevenzione ed al risarcimento dei danni causati dalla selvaggina viene elaborato un testo legislativo che metta finalmente nero su bianco le modalità di richiesta-sussidiamenti inerenti tutti gli interventi destinati ad opere preventive e di protezione. Purtroppo alle nostre latitudini, in questo contesto, la chiarezza e la trasparenza risultano essere decisamente latitanti. Di conseguenza è giunto il momento di decretare in modo chiaro e senza preconcetti controproducenti un decreto di legge che non lasci più adito a dubbi e inaccettabili speculazioni.
Non dimentichiamo che il 40% dei danni causati dalla selvaggina sono finanziati dai cacciatori ticinesi tramite un apposito fondo d’intervento.(…sarebbe davvero molto interessante esaminare le fatture pagate ai richiedenti, ed approfondire effettivamente la dimensione dei danni denunciati e soprattutto quali misure preventive sarebbero state prese…)
Con l’iniziativa in oggetto ci sarà finalmente la possibilità di chiarire nei dettagli il comportamento che i proprietari di fondi o di animali da reddito dovranno tenere onde poter prevenire spiacevoli sorprese. D’altro canto i sussidi concessi dall’Autorità competente dovranno sottostare ad una ben precisa tempistica e modalità.

Conclusione

In considerazione di quanto esposto, credo sia giunto il momento di apporre puntuali modifiche alla Legge Cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici che decreta le modalità di prelievo degli ungulati nel Canton Ticino.

Nelle valli superiori, del Canton Ticino al di sopra dei 700 m/slm, dovrà essere abrogata la caccia tardo autunnale al cervo ed il periodo destinato alla caccia alta verrà protratto sino al 30 settembre.

Per quanto attiene al sussidiamento delle opere destinate a prevenire eventuali danni arrecati dalla selvaggina a colture ed all’agricoltura in generale ed al risarcimento richiesto per ogni singolo caso,vi riporto agli articoli di legge creati o modificati volti a gestire in modo trasparente ed inequivocabile la gestione di tale problematica.

Iniziativa parlamentare elaborata (art. 96 lett. a LGC) con clausola d’urgenza (art. 83 LGC)



La Legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11 dicembre 1990;
richiamate:
-    la Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP);
-    l’Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 29 febbraio 1988 (OCP); sono modificati come segue:


Periodi e giorni di caccia

Art. 16


1) 1L’esercizio della caccia è permesso:
a) caccia alta: dal 1° al 30 settembre;
b) caccia bassa: dal 16 ottobre al 30 novembre;
c) caccia agli uccelli acquatici: dal 15 dicembre al 31 gennaio.
2) Il Consiglio di Stato fissa i giorni ed i luoghi di caccia, gli orari di apertura di chiusura,
il numero massimo, il sesso, l’età ed eventuali altri requisiti dei capi che possono essere abbattuti.
3) Il Consiglio di Stato può limitare la caccia a determinate specie o ridurne la durata per motivi connessi alla protezione ed alla sanità della selvaggina, all’ecologia, ad eventi straordinari.
4) Il Consiglio di Stato, in caso di necessità, può autorizzare la caccia tardo autunnale al cervo, fissandone le condizioni e le modalità di attuazione su tutto il territorio del Canton Ticino escluse la Valle Leventina e la Valle di Blenio sopra i 700 m/slm.

Danni causati dalla selvaggina

Art. 34

Prevenzione dei danni, autodifesa
Domande di sussidio


1) Il Consiglio di Stato fissa le norme per lo stanziamento di sussidi sulle spese
d’acquisto di materiale protettivo dai danni causati dalla selvaggina.
I richiedenti devono inoltrare all’Ufficio della caccia e della pesca le domande di sussidio per le recinzioni di colture intensive altamente minacciate entro la fine di novembre. Essi sono tenuti a motivare la necessità della recinzione. La domanda deve inoltre contenere un breve descrizione del progetto, una planimetria ed un preventivo dei costi.

Decisione

2) La decisione del Dipartimento è comunicata per iscritto al richiedente entro la fine di febbraio.

Direttive e spese computabili

3) I recinti per la selvaggina devono essere allestiti seguendo scrupolosamente le direttive dell’Ufficio della caccia e della pesca. Sono considerate computabili le spese di lavoro, di materiale e di trasporto. Le relative aliquote vengono fissate ad intervalli periodici dall’Ufficio.

Versamento del sussidio cantonale

4) I conteggi devono essere trasmessi all’Ufficio della caccia e della pesca nell’anno della garanzia del sussidio e al più tardi entro la fine di novembre. Quest’ultimo esamina i conteggi e versa i sussidi.

Risarcimento dei danni

Art. 35


1) Gli organi di stima sono gli stimatori dei danni causati dalla selvaggina, nominati dal Dipartimento.
Ogni distretto costituisce un circolo di stima.

Notifica dei danni

2) I proprietari fondiari, gli affittuari e gli agricoltori devono inoltrare al competente stimatore dei danni causati dalla selvaggina la notifica degli stessi immediatamente dopo  il verificarsi del danno rivendicato.

Effettuazione della stima

3) Lo stimatore dei danni causati dalla selvaggina deve effettuare la stima entro cinque giorni dalla notifica del danno.
La stima deve essere precedentemente comunicata all’Ufficio della caccia e della pesca ed al danneggiato. Il risultato della stima deve essere iscritto nel verbale ove vengono registrati i danni.
Il risultato deve essere recapitato al danneggiato, all’Ufficio della caccia e della pesca ed al guardiacaccia responsabile entro 10 giorni dalla stima.

Decisione-Procedura semplificata

Se il guardiacaccia ed il danneggiato riconosconi il risultato della stima, devono confermarlo per iscritto nel verbale dei danni. Qualora dalla stima risulti che sussiste un diritto al risarcimento di danni causati dalla selvaggina, l’Ufficio della caccia e della pesca deve risarcire il danno a chi lo ha subito.

Procedura ordinaria

Se il risultato della stima non viene riconosciuto, l’Ufficio della caccia e della pesca decidein merito all’entità di un eventuale danno e al diritto di risarcimento. La decisione dell’Ufficio viene comunicata per iscritto al danneggiato. Un eventuale danno è risarcito al danneggiato unicamente quando è disponibile una decisione cresciuta in giudicato.

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