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CANTONE"Permessi di lavoro a richiedenti l’asilo respinti e permessi B", Vitta e Dadò interrogano il CdS

13.09.13 - 11:27
"Permessi di lavoro a richiedenti l’asilo respinti e permessi B", Vitta e Dadò interrogano il CdS

BELLINZONA - La Legge Federale sugli Stranieri (LStr) disciplina i requisiti che devono essere soddisfatti per il rilascio dei permessi di dimora e di domicilio degli stranieri. Su questo argomento Christian Vitta e Fiorenzo Dadò interrogano il Consiglio di Stato in merito alle richieste di permesso B inoltrate da stranieri nell’ambito dell’asilo; "vale a dire da persone giunte in Svizzera per chiedere asilo politico che, non avendo ottenuto lo statuto di rifugiato (con l’immediato rilascio del permesso B), dopo alcuni anni di permanenza sul suolo svizzero hanno facoltà di chiedere il permesso di dimora", spiega Vitta.

 

Al Consiglio di Stato vengono poste le seguenti domande:

 

1) Considerato che ogni Cantone ha la facoltà di organizzarsi liberamente per la valutazione delle richieste di rilascio dei permessi di dimora, in particolare nell’ambito dell’asilo (permessi N, F o con termine di allontanamento passato in giudicato), com’è organizzato il DI al suo interno?

1 a) Chi valuta e preavvisa all’attenzione dell’Ufficio federale della migrazione i casi in questione?

1 b) E’ prevista una commissione interdipartimentale, come in altri cantoni, oppure è data facoltà ai singoli funzionari del DI di decidere?

1 c) In caso di risposta negativa, non ritiene il Consiglio di Stato che sarebbe opportuno crearne una ad hoc, composta da funzionari delle autorità di polizia, dell’Ufficio esecuzione fallimenti e della pubblica assistenza, in modo da avere una visione globale della situazione di ogni candidato?

 

2) Si chiede di illustrare la prassi operativa in uso presso il DI per la verifica dell’adempimento da parte dello straniero riguardante il settore dell’asilo, dei criteri previsti dalla LStr e dalla Legge federale sull’asilo (LAsi) per il rilascio dei permessi B.

2 a) ll Servizio, o Ufficio competente, in presenza di richieste da parte di persone concernenti il settore dell’asilo (siano esse richiedenti l’asilo, ammessi provvisori o persone che hanno ottenuto una decisione di rinvio o di non entrata in materia, con ordine di allontanamento dalla Svizzera cresciuto in giudicato) invia una richiesta di informazioni all’ente assistenziale cantonale, alle autorità di polizia, agli uffici esecuzione e fallimenti o ad eventuali altri enti coinvolti?

2 b) In caso di risposta negativa, spiegarne il motivo e nel contempo indicare come avviene, in alternativa, il reperimento delle informazioni necessarie per le valutazioni previste dalla Legge sugli Stranieri.

2 c) In caso di risposta affermativa, corrisponde al vero che anche nel caso in cui l’Ufficio cantonale dell’assistenza per richiedenti l’asilo e/o le autorità di polizia, oppure i comuni, attestano l’inadempienza del candidato ai requisiti richiesti, vi sono domande che sono state fatte comunque proseguire con preavviso cantonale favorevole all’indirizzo di Berna?

2 d) In caso di risposta affermativa, quanti sono questi casi?

2 e) Come mai sono stati preavvisati favorevolmente sebbene i criteri non fossero adempiuti?

2 f) Quanti casi, sempre riguardanti il settore dell’asilo, il Cantone ha preavvisato favorevolmente a Berna nel 2008, nel 2009, nel 2010, nel 2011 e nel 2012?

2 g) Percentualmente quanti tra questi sono poi culminati con il rilascio di un permesso B da parte dell’autorità federale?

2 h) In caso sussistano dubbio da parte degli uffici preposti sull’adempimento dei criteri, viene automaticamente chiesto un complemento d’informazione al comune?

2 i) In caso di risposta negativa, perché non si procede in tal senso?

3) Il direttore dell’Ufficio federale della migrazione nel mese di maggio 2012 ha indirizzato una circolare ai Cantoni, rammentando loro che tutti richiedenti l’asilo ai quali è stato imposto un termine di partenza, dovevano immediatamente cessare ogni e qualsiasi forma di attività lucrativa, in quanto questo avrebbe rappresentato un’incitazione a permanere sul territorio illegalmente (singoli e famiglie senza eccezioni).

 

L’art. 43 cpv. 2 della Legge sull’asilo recita:

“L’autorizzazione d’esercitare un’attività lucrativa si estingue con lo spirare del termine di partenza fissato allorquando la procedura d’asilo termina con una decisione negativa passata in giudicato, anche se il richiedente si è avvalso di un mezzo d’impugnazione straordinario o di un rimedio di diritto e se l’esecuzione dell’allontanamento è stata sospesa. Se l’Ufficio federale prolunga il termine di partenza nell’ambito della procedura ordinaria, può continuare a essere autorizzata un’attività lucrativa”.

 

Il DI ha preso atto di quanto sopra e si attiene alle disposizioni emanate da Berna, ossia a seguito dell’emanazione della circolare da parte del direttore dell’Ufficio federale della migrazione ha fatto interrompere le attività lavorative alle persone con termine di partenza scaduto?

3 a) Se no, per quale motivo non si dà seguito alla disposizioni di Berna?

3 b) E’ concesso ai Cantoni un margine di discrezione nella valutazione di queste opportunità?

3 c) In caso di riposta affermativa chi decide di concedere questi permessi di lavoro e sulla base di quali criteri?

3 d) A quante persone è stata rinnovata l’autorizzazione di continuare l’attività lavorativa successivamente al mese di maggio 2012, nonostante le raccomandazioni dell’Ufficio federale della migrazione?

3 e) Qual è il numero totale di persone che al 31.12.2012 svolgevano attività lucrativa sebbene in possesso di un termine di partenza scaduto?

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