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CANTONEIndennità di disoccupazione: «Promesse elettorali non mantenute»

05.02.19 - 14:42
Matteo Pronzini chiede con una mozione di riattivare l’art. 10 della L-rilocc che prevedeva la reintroduzione di 120 indennità supplementari per chi ha esaurito il diritto alla disoccupazione
Ti Press
Indennità di disoccupazione: «Promesse elettorali non mantenute»
Matteo Pronzini chiede con una mozione di riattivare l’art. 10 della L-rilocc che prevedeva la reintroduzione di 120 indennità supplementari per chi ha esaurito il diritto alla disoccupazione

BELLINZONA - Il 24 marzo 2015, a sole tre settimane dalle elezioni cantonali, il Gran Consiglio votava (con 64 sì, 0 no e 4 astensioni) la revisione della Legge sul rilancio dell’occupazione (L-Rilocc) che prevedeva la reintroduzione di 120 indennità cantonali di disoccupazione supplementari per chi ha esaurito il diritto alle indennità LADI.

Questa disposizione non è però mai entrate in vigore. Dopo le elezioni le indennità sono state prima sospese, poi “congelate” come misura di risparmio nell’ambito del
pacchetto di riequilibrio delle finanze cantonali. «Eppure i soldi per introdurre questi aiuti ai disoccupati ci sarebbero, visto che il cantone ha risparmiato quasi 40 milioni di franchi in questo settore in pochi anni», lamenta Matteo Pronzini.

Per il deputato, i calcoli sono presto fatti. «Il “congelamento” delle indennità cantonali ha permesso di risparmiare 3,13 milioni l’anno. Il Gran Consiglio infatti era d’accordo di destinare 8 milioni l’anno per le indennità supplementari, ma il “congelamento” ha causato un trasferimento di potenziali beneficiari delle indennità verso l’assistenza sociale, causando maggiori spese per 4,87 milioni». Inviando i disoccupati in assistenza prima del tempo, il cantone ha risparmiato quindi solo 3,13 milioni l’anno, quasi 10 milioni su tre anni.

Non solo: il cantone ha economizzato anche 29,5 milioni riducendo le misure a favore dei disoccupati previste dalla L-Rilocc. «Dal 2011 - data dell’entrata in vigore della Ladi che ha ridotto le indennità di disoccupazione facendo raddoppiare i beneficiari dell’assistenza - gli investimenti per le misure di rilancio dell’occupazione si sono ridotti da 11,876 milioni a 4,062 milioni», stando al Rapporto di attività 2017 della Sezione del lavoro del DFE.

«Proprio nel momento in cui i disoccupati ticinesi avrebbero avuto più bisogno di maggior sostegno per non finire in assistenza, il cantone ha iniziato a risparmiare sulle loro spalle tagliando l’impegno finanziario per il ricollocamento», conclude Pronzini, che con una mozione chiede quindi di riattivare l’art. 10 della L-rilocc nella forma seguente:

Art. 10 Indennità straordinarie di disoccupazione

    1. Ai disoccupati che hanno esaurito le indennità previste dalla LADI, lo Stato riconosce indennità straordinarie di disoccupazione, interamente a carico del Cantone.
    2. Può beneficiare di tali indennità chi:
      a) è idoneo al collocamento e ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare o abbreviare la disoccupazione,
      b) non riceve rendite AVS o AI.
    3. Le indennità straordinarie sono subordinate alla determinazione di un reddito per nucleo familiare secondo i criteri della Laps.
    4. Possono essere concesse fino a 120 indennità giornaliere intere sull'arco massimo di un anno.
    5. Il numero delle indennità giornaliere per le persone disoccupate di età uguale o superiore a 55 anni potrà essere superiore

 

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