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CANTONECaso Arlind, il Governo risponde

15.04.14 - 17:09
Il CdS ha evaso gli atti parlamentari pendenti riguardanti i casi dei giovani Yasin Rahmany e Arlind Lokaj, dando seguito alle decisioni prese lo scorso 9 aprile
Ti-Press
Caso Arlind, il Governo risponde
Il CdS ha evaso gli atti parlamentari pendenti riguardanti i casi dei giovani Yasin Rahmany e Arlind Lokaj, dando seguito alle decisioni prese lo scorso 9 aprile

BELLINZONA - Nella seduta odierna, il Consiglio di Stato ha evaso gli atti parlamentari pendenti riguardanti i casi dei giovani Yasin Rahmany e Arlind Lokaj, dando seguito alle decisioni prese lo scorso 9 aprile.

Le motivazioni dettagliate delle decisioni del Governo rispondono alla mozione presentata dai deputati Pelin Kandemir Bordoli, Fiorenzo Dadò, Christian Vitta e Francesco Maggi e intitolata "Concessione di un permesso umanitario al giovane Arlind Lokaj" e alle interrogazioni di Francesco Cavalli, Orlando del Don, e di Pelin Kandemir Bordoli, Fiorenzo Dadò, Christian Vitta e Francesco Maggi.

 

Qui di seguito pubblichiamo le conclusioni (in allegato la risposta integrale alle interrogazioni):

 

"Arlind Lokaj si trova in Svizzera dal 24 dicembre del 2010 dove, dopo i primi quindici giorni trascorsi a scopo di visita in virtù di un visto turistico, non è mai stato autorizzato a soggiornare. La sua permanenza nel nostro Paese si è dilazionata illegalmente ed è stata tollerata unicamente in virtù delle molteplici istanze e atti ricorsuali presentati dallo stesso e dalla madre negli ultimi tre anni. Ribadiamo che dal gennaio 2010 ad oggi, Arlind Lokaj ha inoltrato tre istanze per il rilascio di un permesso (ricongiungimento familiare, studi e ammissione provvisoria) e due istanze per riesame che hanno implicato cinque decisioni negative della SP, tre ricorsi respinti dallo scrivente Consiglio e due ricorsi rigettati dal TRAM.

 

Ai fini dell’integrazione indicata dai mozionanti, a titolo abbondanziale, si sottolinea, come detto al punto II. che precede, che secondo la giurisprudenza, gli oltre tre anni nel corso dei quali il giovane diciassettenne ha soggiornato sul nostro territorio sprovvisto del necessario permesso e tollerato in ragione delle varie procedure inoltrate alle Autorità competenti non sono ritenuti nella determinazione della situazione sociale e dell’integrazione dell’interessato.

 

In casi simili a quello di Arlind Lokaj la procedura per l’ottenimento di un permesso, oltre che essere presentata nei tempi previsti dalla legge, deve essere compiuta necessariamente all’estero prima di entrare in Svizzera (cfr. art. 10 cpv. 2 LStr).

 

Il Tribunale federale ha del resto più volte ribadito che porre l’Autorità competente in materia di migrazione di fronte al fatto compiuto rasenta l’abuso di diritto. In altri termini, l’introduzione dell’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare - come nella fattispecie - dopo essere entrati in Svizzera quale turisti, costituisce un comportamento volto a mettere le autorità davanti al fatto compiuto. Tale modo di agire non può dunque essere sindacato.

 

L’Ufficio della migrazione, così come in altri casi analoghi e meno mediatizzati, ha dunque preso la propria decisione sulla base delle predette norme e principi. Il Governo ritiene pertanto che derogare a questi disposti di legge solo perché ad una determinata fattispecie è accordata una maggiore eco sui media, non possa giovare alla parità di trattamento che l’Autorità competente è tenuta a garantire a tutti i cittadini stranieri che intendono trasferirsi in Svizzera. Come visto in precedenza, le preposte Autorità cantonali sono confrontate regolarmente con casi simili a quello di Arlind Lokaj.

 

Giustificare un’eccezione in questo caso, costituirebbe un’agire arbitrario nei confronti dei tanti stranieri ai quali si è visto rifiutare il ricongiungimento familiare per i medesimi motivi formali del diciassettenne del Kosovo (cfr. statistiche al punto II. 1 che precede).

 

Lo scrivente Consiglio deve altresì agire nella fattispecie nel pieno rispetto della parità di trattamento che deve essere garantita alle molte persone che domandano il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno. Nel caso contrario, si creerebbe un’incertezza giuridica e un ingiustificabile precedente. Anche alla luce di questo principio fondamentale derivante dalla Costituzione federale, così pure ritenendo il principio di proporzionalità nel caso di specie, non si giustifica un’eccezione. La presente decisione è rispettosa della concezione dello Stato basato sui nostri solidi principi costituzionali, in particolare dello stato di diritto e della separazione dei poteri: essa va confermare quanto decretato dal Tribunale cantonale amministrativo, applica la giurisprudenza del Tribunale federale ed è conforme alla dottrina.

 

Con riferimento alla richiesta dei mozionanti di sospendere l’allontanamento dalla Svizzera del giovane e di concedergli un permesso umanitario ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. b LStr, il Governo, senza misconoscere i risvolti umani della fattispecie, ritiene che alla domanda di postulare un simile permesso all’Autorità federale competente - domanda, che, come visto, in principio è sussidiaria ad altre tipologie di permesso - non può essere dato seguito.

 

Si ritiene difatti che tale richiesta sarebbe irricevibile, giacché l’Autorità competente non ha fino ad oggi esaminato nel merito la richiesta di permesso di dimora nell’ambito del ricongiungimento familiare.

 

Stante quanto precede, richiamate le norme citate, la giurisprudenza e le istruzioni dell’UFM in materia, così pure quanto sancito dal Tribunale amministrativo cantonale nella fattispecie, in particolare riguardo al rientro in Kosovo, il Governo non intravvede nel caso di Arlind Lokaj - seppur umanamente comprensibile - quella “situazione eccezionalmente critica” che potrebbe giustificare una deroga alle condizioni d’ammissione nel nostro Paese. Lo scrivente Consiglio non può pertanto sostenere la proposta avanzata nella mozione parlamentare di richiedere all’UFM un permesso di dimora quale caso di rigore".

 

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