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CANTONEIva a luci rosse: una sentenza mette in ginocchio i bordelli

20.05.21 - 18:08
Decisione finale del Tribunale che chiede a un postribolo un milione di franchi d'imposta sugli incassi delle ragazze
Tipress
Iva a luci rosse: una sentenza mette in ginocchio i bordelli
Decisione finale del Tribunale che chiede a un postribolo un milione di franchi d'imposta sugli incassi delle ragazze
Per il Tribunale amministrativo federale vale il principio dell'unità d'impresa. Le prostitute, benché indipendenti, sono parte integrante del locale erotico che risulta come fornitore delle prestazioni. Altri rischieranno ora di naufragare sotto il peso di esborsi milionari?

BELLINZONA - Si chiama Iva e minaccia di mandare sul lastrico i già traballanti locali erotici ticinesi. Lo tsunami arriva da San Gallo, dove ha sede il Tribunale amministrativo federale (Taf), e potrebbe causare al settore un mare di guai.

La sentenza - Di sicuro ha 717’949 buoni motivi per preoccuparsi il titolare di un noto postribolo del Sopraceneri cui i giudici hanno imposto il pagamento di tale cifra come recupero di imposta sul valore aggiunto (fattura che sale a un milione di franchi con gli interessi arretrati). La sentenza, datata 31 marzo scorso, ha infatti confermato gli accertamenti fiscali dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (Afc), secondo cui il pagamento dell’Iva sulle prestazioni erotiche effettuate dalle prostitute nel postribolo, tra il 2010 e il 2015, spettava alla società che gestiva il locale.

La tassa dimenticata - Chiamatela furbizia o sottovalutazione, il punto è che l’Iva nei bordelli in Ticino è sempre stata al massimo il nome di una ragazza. Ora però i locali a luci rosse rischiano di pagare pesantissimo dazio. Nel caso specifico il tribunale ha stabilito che il pagamento della tassa non spettava alle ragazze come lavoratrici indipendenti, ma al locale erotico. E le argomentazioni con cui il Taf ha respinto le obiezioni del ricorrente sembrano valere per tutti.

Chi è il fornitore - In merito alle prestazioni erotiche, scrivono i giudici, il criterio per valutare se l’attività viene esercitata a titolo indipendente è «il modo in cui l’offerta al pubblico viene oggettivamente percepita da una persona terza neutrale». Decisivo, quindi, stabilire «se, dal punto di vista dell’Iva, sono le professioniste che lavorano nel club o la stessa società ricorrente che lo gestisce a dover essere qualificata come fornitore delle prestazioni». E non come «una semplice intermediaria tra le ragazze e i clienti».

Il sito fumante - Ecco perché gran parte delle 29 pagine della sentenza passa alla lente la vetrina pubblica del bordello, il suo sito internet. Espressioni lì, come altrove, ricorrenti quali “momenti esclusivi con le nostre ragazze”, «tête-à-tête con le nostre ragazze”, ma anche la promessa di facilitazioni alle stesse professioniste, “ti otteniamo un regolare permesso di lavoro”, lasciano intendere, prima secondo l’Afc e poi per il tribunale, che «le stesse professioniste - perlomeno in apparenza - siano parte integrante del postribolo e dunque dell’organizzazione della ricorrente».

L'unità d'impresa - Il Taf evidenzia inoltre come, sempre sul sito del postribolo, manchino i dati di contatto delle professioniste, mentre gli avventori, per la riservazione di un incontro o evento, sono invitati a contattare via email o telefono il locale stesso. Il “principio dell’unità d’impresa” tra prostitute e postribolo sarebbe inoltre confermato della corrispondenza tra gli orari di offerta del meretrico e quelli di apertura del locale erotico. 

L'ironia del giudice - La conclusione dei giudici è che «l’immagine complessiva della società ricorrente scaturita dal sito internet e dagli elementi dell’incarto lascia pensare che le  professioniste abbiano erogato le prestazioni erotiche come dipendenti del postribolo». Al Tribunale non difetta nemmeno l’ironia: «Il fatto che, per ovvie ragioni, - si legge nella sentenza - le prestazioni erotiche non vengano (non possano essere) erogate fisicamente dalla società ricorrente quale persona giuridica, bensì esclusivamente dalle professioniste, non è qui influente».

Gli argomenti respinti - Vano ogni tentativo del locale erotico di farsi passare per semplice locatore di stanze. Il valore probatorio delle dichiarazioni scritte di nove prostitute è definito “ridotto” dai giudici che ne evidenziano il «contenuto standardizzato verosimilmente preparato dalla stessa ricorrente». Dal profilo dell’Iva non è argomento per stabilire l’indipendenza delle prostitute nemmeno «la libertà di esercizio della loro attività», che «è soprattutto legata a delle esigenze legali e di protezione delle stesse professioniste, in quanto l’incoraggiamento della prostituzione costituisce un reato penale».

Decisione definitiva - A giusta ragione, conclude il Tribunale amministrativo federale, «è altresì corretto che le cifre d’affari realizzate dalle professioniste mediante l’erogazione di prestazioni erotiche sono state conseguentemente attribuite alla ricorrente». La società titolare del postribolo dovrà quindi versare un milione di franchi alla Confederazione. La sentenza è definitiva e cresciuta in giudicato dal momento che la società titolare del locale ha rinunciato a ricorrere al Tribunale federale. A domino potrebbero seguire gli altri locali erotici ticinesi. Per il più grande si parla di una richiesta da Berna di una ventina di milioni di franchi. Ma è una voce smentita categoricamente dai diretti interessati. Non sarà un oceano, comunque è un mare di guai.

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