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BELLINZONA/LOSANNAL’amante violento non verrà espulso

30.11.19 - 08:00
Per il Tribunale federale la revoca del permesso di domicilio decisa dal Cantone manca di proporzionalità. La sfilza di reati, come lo spaccio di farina per cocaina, derubricata a "infrazioni minori"
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L’amante violento non verrà espulso
Per il Tribunale federale la revoca del permesso di domicilio decisa dal Cantone manca di proporzionalità. La sfilza di reati, come lo spaccio di farina per cocaina, derubricata a "infrazioni minori"

BELLINZONA/LOSANNA - È lo Stato che si protegge da chi delinque. Ma anche chi sbaglia può essere tutelato dallo Stato. È il caso di un 28enne cittadino colombiano, con ormai un piede sulla scaletta dell’aereo dopo la revoca del permesso di domicilio da parte della Sezione della popolazione. Non un fulmine a ciel sereno: nel novembre 2016 una Corte delle assise criminali l’aveva condannato a 16 mesi di carcere per avere quasi strangolato l’amante. La notte del litigio violento aveva bevuto e consumato cocaina. E la droga, nei sei anni precedenti, gli era costata altri decreti da parte del Ministero Pubblico.

Mancata proporzionalità - Non uno stinco di santo, insomma. Epperò lo scorso 15 novembre, accogliendone ricorso, il Tribunale federale ha annullato la decisione di revoca del permesso confermata dal Tribunale amministrativo nel dicembre 2018. Secondo i giudici di Losanna il motivo di revoca previsto dalla legge, in particolare le lesioni inflitte all’amante, va ammesso. Ma per confermare la revoca, «occorre che essa sia conforme al principio della proporzionalità». È su questo aspetto la decisione presa dalla Sezione della popolazione del Canton Ticino «non può essere condivisa». 

Farina venduta per cocaina - La Corte cantonale, prosegue il Tf, ha infatti certamente a ragione sottolineato che l’insorgente si è macchiato di reati a più riprese: «Ma gli atti per i quali è stato condannato fino al 2015 sono in sostanza delle infrazioni “minori”». Spicca, tra i “minori”, la «truffa per aver venduto un quantitativo imprecisato di farina anziché cocaina al prezzo di 300 franchi», ma anche il consumo personale di 35 grammi, sempre di polvere bianca, nell’arco di oltre un anno e la messa a disposizione a terzi di altri 6 grammi…

Un curriculum pesante ma… - A convincere il Tribunale federale non è stato tanto il fatto che l’uomo vive in Svizzera dal 2003, dove si trovano anche la madre, il fratello e la sorella, così come la compagna. E nemmeno il quadro relativo all’integrazione, visto che - per lungo tempo - il giovane straniero non ha lavorato, accumulando esecuzioni per 27’000 franchi, attestati di carenza beni per la stessa cifra e debiti verso lo Stato per 36’500 franchi… Il Tf tiene invece a sottolineare che «la revoca del permesso di domicilio si giustifica unicamente se la misura è proporzionale e che ciò implica una valutazione complessiva e dettagliata della situazione».

Serve un nuovo esame - Proprio su questo aspetto la decisione del Tram è stata giudicata carente: «Riguardo allo sviluppo della situazione complessiva dopo la scarcerazione, il giudizio impugnato contiene infatti solo alcuni accenni, mentre in merito al primo aspetto (quello della dipendenza da sostenze, ndr) si limita a rilevare come non vi siano prove del fatto che il ricorrente si stia astenendo dal consumo di cocaina e alcool». Da qui la decisione di rinviare la causa al Tribunale amministrativo, «affinché, dopo aver eseguito gli accertamenti mancanti, proceda a un nuovo esame».

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