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CANTONE / BERNA"Società ombra": spetta alle autorità controllarne il funzionamento

20.08.18 - 14:59
Risponde così il Consiglio federale ad un'interpellanza del consigliere nazionale Giovanni Merlini
tipress
"Società ombra": spetta alle autorità controllarne il funzionamento
Risponde così il Consiglio federale ad un'interpellanza del consigliere nazionale Giovanni Merlini

BERNA - Spetta alle autorità di ogni Cantone controllare, se necessario, le iscrizioni al registro di commercio ed eventualmente intervenire quando vi è il sospetto di trovarsi di fronte a una società finanziaria "ombra" o "bucalettere" che agisce in modo opaco oppure non rispetta determinati obblighi. È quanto si deduce dalla risposta scritta odierna del Consiglio federale ad un'interpellanza del consigliere nazionale Giovanni Merlini (PLR/TI).

Di fronte al proliferare di società "bucalettere", specie nel Moesano (GR) ma con attività anche in Ticino, Merlini si chiedeva se non fosse il caso di intervenire per mettere un freno ad attività talvolta fraudolente (truffe o riciclaggio).

Non di rado, poi, queste società vengono pilotate verso il fallimento onde ottenere indennità di disoccupazione e prestazioni assistenziali. Per il deputato ticinese, al fine di arginare il fenomeno, si potrebbero obbligare gli Uffici del registro di commercio (URC) ad informare l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma) e l'Organismo competente di autodisciplina in materia di antiriciclaggio in caso di iscrizione di società finanziarie.

In alternativa si potrebbe condizionare l'iscrizione alla prova dell'avvenuta affiliazione all'autorità di vigilanza, oppure esigere un estratto del casellario giudiziale di chi intende procedere a tale iscrizione.

Ciò che serve per l'iscrizione nell'URC - Nella sua risposta, il governo rammenta che le imprese che si fanno iscrivere nell'URC devono indicare un domicilio legale. L'impresa deve essere fisicamente raggiungibile per le autorità e i clienti: una semplice bucalettere o una casella postale non bastano.

L'esecutivo giudica poi superfluo un obbligo di notifica delle autorità dell'URC alle autorità di vigilanza o agli organismi di autodisciplina dal momento che il registro è pubblico, quindi consultabile in rete dai Cantoni, che possono far fare ricerche secondo determinati criteri, selezionando le società che rientrano nella loro competenza.

L'estratto del casellario giudiziale eventualmente necessario per ottenere l'autorizzazione per una determinata attività va esaminato dalla pertinente autorità di autorizzazione e non dall'URC, aggiunge il Consiglio federale. Sarebbe inoltre sproporzionato a suo avviso esigere un estratto da ogni persona che intende iscriversi all'URC.

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