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LOCARNOParco Nazionale del Locarnese: le precisazione dell'UFAM

25.05.18 - 16:23
L’UFAM non può cambiare le decisioni comunali. Potrà solo decidere se attribuire o meno il marchio «Parco» per un periodo di 10 anni
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Parco Nazionale del Locarnese: le precisazione dell'UFAM
L’UFAM non può cambiare le decisioni comunali. Potrà solo decidere se attribuire o meno il marchio «Parco» per un periodo di 10 anni

BERNA - Nelle discussioni precedenti la votazione della popolazione dei Comuni interessati dal Parco Nazionale del Locarnese, sono stati sostenuti argomenti che toccano direttamente l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e le sue competenze. Con la presente l’UFAM vuole chiarire alcuni punti al riguardo.

Sovranità dei Comuni e del Cantone - Un parco istituito secondo la legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) viene realizzato nell’ambito del diritto cantonale e comunale, concretamente la «Scheda P5 Parchi naturali» del piano direttore cantonale, il «Piano di utilizzazione cantonale del Parco Nazionale del Locarnese - zone centrali» e la Carta del parco. Nella votazione del 10 giugno, la popolazione di ogni Comune interessato dal progetto si esprimerà individualmente in merito a ciascuna di queste tre basi giuridiche. Questi documenti sono definitivi e a disposizione della popolazione. L’UFAM non può cambiare le decisioni comunali. Potrà solo decidere se attribuire o meno il marchio «Parco» per un periodo di 10 anni. La zona centrale definita nel piano di utilizzazione cantonale è dunque anch’essa definitiva e non potrà essere modificata dall’UFAM. La sovranità dei Comuni e del Cantone è quindi assicurata.

Basi giuridiche del parco conformi alle normative - Per assicurarsi la conformità delle basi giuridiche (piano direttore, piano di utilizzazione cantonale e Carta), il Cantone le ha sottoposte ai servizi federali competenti. La Carta del parco è stata discussa inoltre con l’UFAM, e l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) ha dato il suo preavviso positivo alla scheda del piano direttore cantonale. Ci si è dunque accertati che tutto fosse conforme alle disposizioni cantonali e federali in materia.

L’intesa tecnica con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della Repubblica Italiana (MATTM) è stata firmata - Il testo dell’intesa tecnica, pubblicato il 15 maggio 2018 nel dossier web dell’UFAM, è definitivo. L’intesa tecnica è stata firmata e resterà valida per 10 anni. Essa potrà essere comunque applicata soltanto se la popolazione dei Comuni svizzeri interessati approverà l’istituzione del parco. Le superfici minime del parco sono definite dall’ordinanza sui parchi (OPar). Secondo l’articolo 16 capoverso 3bis OPar, una parte della zona centrale può essere situata nel territorio limitrofo di un altro Stato. Su questa base le superfici previste dal piano direttore cantonale che tengono conto anche della Riserva naturale statale della Valle dei Bagni di Craveggia sono reputate come conformi.

Revisione dell’ordinanza sui parchi (OPar) - La revisione dell’OPar approvata dal Consiglio federale il 21 febbraio 2018 è stata necessaria per adattarla all’evoluzione intervenuta nei parchi nel corso di 11 anni. Essa tocca tutti gli aspetti importanti per i parchi, come ad esempio l’introduzione dell’organizzazione mantello dei parchi svizzeri, il coordinamento con diverse revisioni di altre ordinanze federali e anche la possibilità di collaborazione transfrontaliera per i parchi nazionali. L’OPar ha seguito l’iter di revisione normale, con un periodo di consultazione persino più lungo del previsto affinché tutte le parti potessero esprimersi. Nel quadro della consultazione tutte le parti consultate si sono espresse in termini positivi in merito agli aspetti della collaborazione transfrontaliera.

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