La decisione del Tram che sta facendo “esultare” molti artigiani è legata al caso specifico della ditta del Sopraceneri che ha presentato ricorso
BELLINZONA - «La decisione non va generalizzata». Con queste parole la Commissione di vigilanza Lia prende posizione nei confronti della sentenza con cui il 20 novembre il Tribunale cantonale amministrativo (Tram) ha dato ragione a una ditta che contestava l’obbligo di iscrizione all’albo.
Proporzionalità - Nel caso in questione, lo ricordiamo, la ditta è attiva nel commercio di mobili e attrezzature per l’arredamento di case e uffici, ma offre anche come servizio la posa di rivestimenti di pavimenti. La Commissione puntualizza pertanto che le «attività artigianali» sono svolte «marginalmente». Il Tram, dunque, avrebbe emesso la decisione «nel caso concreto sostanzialmente in applicazione del principio di proporzionalità».
Non entrata in merito - Nel suo ricorso, la ditta del Sopraceneri contestava anche «l’intero impianto della Lia». In merito alle critiche all’istituzione dell’albo e ai singoli requisiti imposti, il Tram non è entrato nel merito («le stesse andavano se del caso sollevate nell’ambito di un ricorso al Tribunale federale avverso la legge stessa», menziona la sentenza). La Commissione di vigilanza sottolinea pertanto che «la sentenza non ha stabilito che la legge non sia valida o sia contraria al diritto».
Violazione alla libertà economica - Il Tram ha accolto il ricorso della ditta ricorrente in quanto l’obbligo alla sua iscrizione all’albo «è lesiva della libertà economica». Per la Commissione la decisione va però applicata, senza generalizzare, unicamente al caso concreto, in quanto i lavori artigianali svolti dalla ditta (posa di rivestimenti di pavimenti) hanno «scarsa rilevanza» rispetto al «campo di attività principale» (commercio di mobili e arredamento).