Caro-affitti, per risparmiare c'è chi condivide la casa con estranei. Ma se sono persone di sesso diverso, possono insorgere problemi fiscali. Il caso di Linda Biondina
BELLINZONA - Andare a vivere con un estraneo, per risparmiare sulle spese? Può essere un rimedio al caro-affitti «sempre più galoppante in Ticino» secondo l'Associazione inquilini della Svizzera italiana. «Per i giovani i prezzi sono fuori mano» conferma la presidente Elena Fiscalini. Ma, per chi sceglie la condivisione, non mancano gli inghippi burocratici.
«Vogliamo solo risparmiare» - Un esempio? Linda Biondina, 26 anni, del Bellinzonese, ha provato più volte a spiegare agli uffici competenti che il giovane lavoratore con cui vive da alcuni mesi, in un bilocale, non è il suo fidanzato. «Ci siamo conosciuti perché entrambi cercavamo casa, e volevamo risparmiare» racconta. «Dopo un po', però, ecco che mi vedo tagliare il sussidio alla cassa malati».
2680 casi - Dall'Istituto delle assicurazioni sociali (Ias) spiegano a Linda che, vivendo con un adulto dell'altro sesso, i due possono essere considerati un unico nucleo famigliare. Sulle 35 202 richieste di sussidio ricevute dallo Ias nel 2017, sono 2680 quelle in cui è stata individuata una convivenza (il 7,6 per cento; nel 2016 erano state il 7.5 per cento).
Convivenza o coinquilinato? - «Sta al richiedente fornire tutte le informazioni e i documenti per consentire all'amministrazione di pronunciarsi sul diritto, potendo concludere se vi è convivenza oppure semplice “coinquilinato”» spiega la responsabile Anna Trisconi Rossetti. Linda ha «spiegato più volte» che tra lei e il coinquilino non c'è «assolutamente un rapporto amoroso» afferma.
Le risposte dello Ias:
- Quali sono i criteri in base ai quali vengono concessi i sussidi di cassa malati, in caso di convivenza o meno?
«Il diritto al sussidio di cassa malati è stabilito considerando i componenti dell’economia domestica. Il tema della convivenza è già stato affrontato in più occasioni dal Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA), il quale ha confermato che, laddove è ammessa una convivenza stabile nei termini sopra descritti, è giustificato e non arbitrario determinare il diritto al sussidio di cassa malati considerando non solo i redditi e le spese del richiedente, ma anche quello del suo partner convivente. E ciò anche se il diritto civile non impone ai conviventi di mantenersi reciprocamente, ritenuto che il fatto di vivere insieme attesta una disponibilità a sostenersi a vicenda dal punto di vista anche economico, a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (ad esempio, quando uno si da garante per determinate spese che sono a carico dell’altro).
- E nel caso di "confusione" tra conviventi e semplici coinquilini?
«Contro le decisioni che si pronunciano sul diritto al sussidio di cassa malati, il cittadino ha diritto di interporre reclamo entro 30 giorni dall’intimazione. Durante le ferie giudiziarie (dal settimo giorno precedente alla Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua, dal 15 luglio al 15 agosto e dal 28 dicembre al 2 gennaio) il termine di 30 giorni è sospeso e, quindi, non corre. Se gli argomenti sollevati nel reclamo comprovano che non vi è una convivenza nel senso sopra descritto ma che le persone che vivono insieme sono semplici coinquilini, allora il diritto al sussidio è calcolato separatamente. Precisiamo peraltro che gli studenti che si trovano in prima formazione, rientrano in ogni caso nell’UR dei genitori».
«Una concreta difficoltà» - «Ho un fidanzato, sì, ma vive per conto suo e non ha nulla in contrario». Ha dunque presentato reclamo contro la decisione, che risale allo scorso 30 giugno. Secondo la 26enne «si tratta di un garbuglio burocratico a danno dei cittadini». Per Trisconi Rossetti, tuttavia, non esiste un difetto nella legge: «Semmai, vi è una concreta difficoltà nell’accertare se sono date le condizioni della convivenza» spiega. «Nel caso in cui si dovesse concludere che non vi è una convivenza nei termini previsti dalla legge, il diritto al sussidio potrà essere calcolato considerando i redditi e le spese solo dell’assicurata e non anche del suo coinquilino».