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TICINOCosa non si può chiedere per le naturalizzazioni

11.12.09 - 11:05
Cosa non si può chiedere per le naturalizzazioni

BELLINZONA - Lo scorso 29 aprile la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello (CRP) ha sentenziato su una richiesta di un Comune, volta ad ottenere informazioni su procedimenti penali che non figurano più nell’estratto del casellario giudiziale, riguardanti candidati alla naturalizzazione. Secondo Franco Cavalli, "si tratta di un problema emerso a più riprese anche in seno alla Commissione delle petizioni e dei ricorsi del Gran Consiglio, dove però a prevalere non è stata la giurisprudenza, bensì la maggioranza che ha voluto modificare una prassi vigente".

Nel caso in oggetto, spiega, il Comune chiedeva di ottenere informazioni dettagliate su fatti menzionati dal rapporto di polizia, ma non riportate sull’estratto del casellario giudiziale.

La sentenza della CRP è riportata da Cavalli e altri firmatari, Carlo Lepori, Marco Marcozzi, Nenad Stojanovic:

“Riassumendo, nell’ambito della valutazione di una domanda di naturalizzazione, il Comune ha, di principio, il diritto di richiedere l’estratto del casellario giudiziale riguardante il/i cittadino/i straniero/i interessato/i, che, come esposto al precedente considerando, contiene i dati previsti dall’art. 366 CP.

Il Comune ha inoltre il diritto di essere informato su eventuali procedimenti penali pendenti a carico del/i cittadino/i straniero/i interessato/i, compatibilmente con le esigenze istruttorie, presentando un’istanza a questa Camera, in cui deve indicare nel dettaglio i motivi alla base della sua richiesta e l’interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.

Nell’ipotesi in cui la persona interessata dovesse essere incensurata, il Comune non ha alcun diritto di sapere se in precedenza a carico di quest’ultima fosse stato aperto un procedimento penale rispettivamente per quale/i reato/i fosse stata eventualmente condannata, e ciò nel rispetto del divieto di utilizzazione, non avendo più eventuali fatti/reati commessi alcuna conseguenza giuridica ed essendo stato l’autore completamente riabilitato".
                                         
"Ne discende che la richiesta del Comune istante di ottenere altri ragguagli riguardo a procedimenti penali non più menzionati nell’estratto del casellario giudiziale per i cinque cittadini stranieri che hanno presentato la domanda di naturalizzazione non può essere accolta", commenta Cavalli, che prosegue: "Va inoltre rilevato che il Comune, oltre all’estratto del casellario giudiziale riguardante queste persone, ha addirittura ottenuto informazioni che non figurano più sull’estratto (essendo state eliminate), e che il Comando di polizia non avrebbe dovuto fornirgli in base alla decisione 17.1.2005 di questa Camera (inc. 60.2004.418, che gli era stata trasmessa per conoscenza) e all’art. 369 cpv. 7 CP (cfr., al proposito, copia "Indagine sul/sulla richiedente la cittadinanza" del 7.1.2008, dell’9.1.2006, dell’8.6.2007 e del 15.5.2007, in particolare al punto 4.2. "Risposta dell’autorità di polizia" annessi all’istanza 28.1./3.4.2009)".

I firmatari dell'interrogazione constatano che nelle "Direttive per l’ottenimento dell’attinenza comunale, della cittadinanza ticinese e della cittadinanza svizzera da parte di cittadini stranieri, emanate la scorsa estate dal Dipartimento delle Istituzione e destinate alle autorità comunali e cantonali preposte, non si fa alcun cenno a questa sentenza".

Per concludere, Cavalli, Lepori, Marcozzi e Stojanovic scrivono "Pur ammettendo che la redazione del testo sia stata precedente o contemporanea alla sentenza, nelle “Direttive” si sarebbe dovuto almeno tener conto della precedente sentenza del 17 gennaio 2005 con la quale si precisava che “il Comando della polizia cantonale è invitato a non fornire informazioni cancellate dal casellario giudiziale”. Non ci risulta che la Polizia abbia ottemperato a questo preciso invito.

Soltanto in occasione dell’incontro informativo del 18 novembre è stato fatto un fugace accenno alla sentenza del 29 aprile, al quale non sappiamo se sono seguite altre comunicazioni più precise ai Comuni. Nemmeno la Commissione delle petizioni e dei ricorsi è stata tempestivamente informata della sentenza. Dato che i parlamentari non sono professionisti, era un preciso dovere dell’Amministrazione e dell’Esecutivo fornire questa informazione. In tal modo si sarebbero potuti evitare abusi e ritardi nelle procedure di concessione della cittadinanza".

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