Il Governo s'è deciso per l'obbligo di presentazione dell’estratto del casellario giudiziale da parte dei candidati alle elezioni.
L’introduzione dell’obbligo era stata decisa dal Gran Consiglio il 22 marzo 2004 con la modificazione dell’articolo 60 capoverso 3 della legge sull’esercizio dei diritti politici.
Il Governo ha pure stabilito la procedura per la presentazione del documento. I proponenti delle liste, all’atto del deposito, oltre alla dichiarazione di accettazione di ciascun candidato, dovranno presentare l’estratto del casellario giudiziale, in originale. Il documento può essere sin d’ora domandato all’Ufficio federale di giustizia a Berna.
La Cancelleria dello Stato pubblicherà nel Foglio ufficiale l’elenco dei candidati indicando ciò che figura iscritto nell’estratto del casellario giudiziale. La mancata presentazione dell’estratto, qualora non venga sanata entro il termine di tre giorni in conformità alla legge, comporta lo stralcio della candidatura.