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TICINOFusione coatta di Aquila e Bignasco, l'ATAC prende posizione sulla sentenza del TF

07.07.06 - 18:05
Fusione coatta di Aquila e Bignasco, l'ATAC prende posizione sulla sentenza del TF

LUGANO - Lette ed esaminate le motivazioni del Tribunale Federale riguardo alle sentenze che stabi-liscono definitivamente la costituzionalità delle fusioni coatte di Aquila e Bignasco nei Comuni di Cevio rispettivamente Blenio, l’Associazione ticinese per l’autonomia dei Comuni (ATAC) ritiene di dover esprimere alcune considerazioni di carattere giuridico.

"E` innanzitutto interessante - si legge un comunicato stampa - notare come dalla “minima ammissibilità” (cfr. pto. 4.1., pag. 8) del ricorso di Aquila può derivare un giudizio sull’arbitrarietà politica del Tribunale Federale che, nella sua libera interpretazione dei principi della proporzionalità e della ga-ranzia democratica, pone dei gravi limiti tanto alla Costituzione federale quanto alla Co-stituzione cantonale: in effetti, stando all’Alta Corte, nell’ambito dell’autonomia degli en-ti pubblici la maggioranza dei cittadini di una comunità non può ricorrere contro una deci-sione cantonale anche quando le autorità che la “rappresentano” (Municipio o Consiglio comunale) esprimono un parere contrario a quello manifestato con voto dai loro cittadini. Se ne deduce che i principi della proporzionalità e della tutela dei diritti democratici ven-gono applicati dall’Alta Corte di Losanna secondo una giurisprudenza soggettiva e arbi-traria, che non si riscontra in altri ambiti politici (vedi ad esempio in tema di naturalizza-zioni, dove sulla base di considerazioni non giuridiche ma puramente politiche – condivi-sibili o meno - il Tribunale Federale manifesta un atteggiamento completamente diverso e accetta il principio della legittimazione ricorsuale dei singoli cittadini)".

"Entrando invece nel merito - prosegue il comunicato - si osserva che – accanto al rigore cavilloso di certi enunciati (elencati invero senza neppure un ordine preciso e chiaro) – si intravedono qua e là delle preoccupanti “arrampicate sui vetri” che devono far riflettere coloro che hanno a cuore una giustizia disinteressata e non politicizzata o legata ai poteri politici. Ad esempio, al punto 3.1. (pag. 5) della sentenza sul ricorso inoltrato da 151 cittadini di Aquila, il Tribunale Federale scrive che il capoverso 1 dell’art. 20 della Costituzione can-tonale, secondo il quale “I Comuni non possono modificare i loro confini, fondersi con altri Comuni, dividersi senza il consenso dei loro cittadini e l’approvazione del Gran Consiglio”, “concerne soltanto le fusioni volontarie, non quelle coatte, disciplinate al capoverso 3 dell’invocata norma”. Ora, qualsiasi analisi logica coerente del capoverso summenzionato non può non evidenziare l’inesattezza dell’argomentazione dei giudici del Tribunale Federale: infatti, se il capoverso citato concernesse unicamente le aggregazioni volontarie, non si vede per quale ragione il capoverso dovrebbe ancora menzionare che tali aggregazioni (volontarie) implicano “il consenso dei loro cittadini” (affermazione pleonastica!). In realtà, da un’interpretazione meno politicizzata dal profilo logico, si do-vrebbe piuttosto dedurre che il capoverso 1 dell’art. 20 è da applicare a tutti i Comuni, a prescindere dalla loro volontà di aggregarsi o meno e a prescindere dalle “condizioni” coattive di cui al capoverso 3 (e in quanto “condizioni” da intendere come eccezioni e non come norme). D’altra parte, se ciò non fosse, il legislatore avrebbe dovuto colmare questo aspetto silente attraverso una precisazione puntuale".
 
"In merito - si legge ancora nella nota - questo limite giuridico è ravvisabile anche nella lettura della sentenza sulla fusione di Bignasco, laddove il Tribunale Federale – in contrasto con i ricorrenti nell’interpretazione dell’art. 20, cpv. 1 della Costituzione cantonale (a sapere se la fusione coatta può giustiticarsi solo come eccezione o anche come norma) – giunge a stabilire che tale articolo costituisce “una base costituzionale sufficiente” per il fatto che “la maggio-ranza assoluta dei membri del Gran Consiglio ha nondimeno deciso l’aggregazione in esame (…), confermando (ndr: sic!) in tal modo come corretta l’interpretazione governa-tiva” (cfr. pto. 2.5.3., pag. 7). La politicizzazione insita in questa conclusione, che ante-pone arbitrariamente la forza di una maggioranza politica alla preminenza del diritto, riappare poi palesemente quando l’Alta Corte osserva ancora che “non si può d’altro can-to tralasciare di rilevare che il referendum lanciato contro la criticata fusione non ha raccolto un numero sufficiente di firme” (cfr. pto. 2.5.3., pag. 8), come se ciò fosse un e-lemento di diritto e quindi giuridicamente determinante. Detto però da un Tribunale Fede-rale, ciò appare alquanto grave. Fatto sta che, mediante queste assurde interpretazioni po-litiche (in quanto non logiche) date dal Tribunale Federale, il capoverso 1 non ha più alcun valore, poiché quella che avrebbe dovuto essere l’eccezionalità del capoverso 3 finisce per essere preponderante rispetto alla norma.

"Per il resto - si conclude il comunicato occorre anche concludere – e qui si conviene con numerosi fautori delle due aggregazioni coatte – che appare assolutamente ingiustificabile il tempo che il Tribunale Federale ha impiegato per giungere alle due sentenze in questione. Se l’argomentazione a favore dell’aggregazione coatta non facesse grinza alcuna, non si vede perché il Tribunale Federale avrebbe dovuto impiegare un anno per sentenziare poche scarne pagine. L’Associazione ticinese per l’autonomia dei Comuni (ATAC), pur nel doveroso rispetto delle decisioni adottate dall’Alto Tribunale, non può non mettere in guardia il cittadino dalla fragilità che sta investendo anche le massime autorità giudiziarie della Confedera-zione nell’interpretazione del concetto di autonomia comunale, pur garantito a chiare let-tere tanto dalla Costituzione cantonale che dalla Costituzione federale".

 
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