Con una mozione Marco Romano intende rendere attente le Camere federali sui quesiti e le preoccupazioni che solleva la richiesta del fisco italiano
BERNA - L’Agenzia delle Entrate italiana e la Guardia di finanze hanno inviato recentemente a 160 istituti di credito svizzero due questionari, attraverso i quali chiedono una serie di informazioni inerenti tutti i redditi di capitale prodotti in Italia, le modalità di gestione della clientela, i dati anagrafici dei consulenti bancari operativi in Italia, le società controllate operative in Italia, i bilanci d’esercizio dal 2013 al 2017, e altro. L'obiettivo è assoggettare su suolo italiano tutti i redditi ottenuti dagli istituti di credito svizzero con queste attività, attraverso una ritenuta d’imposta convenzionale in Italia del 12.5% stabilita nella convenzione contro le doppie imposizioni del 1976 tra Italia e Svizzera.
Questa interpretazione del fisco italiano - scrive Marco Romano in una mozione indirizzata alle Camere federali - sta mettendo in difficoltà gli istituti di credito svizzero e, tra l’altro, si scontra con la giurisprudenza della Corte di cassazione. «Le autorità italiane sembrerebbero infatti intenzionate ad interpretare in modo estensivo il concetto di stabile organizzazione a carattere personale per assoggettare le banche a tassazione in Italia». Per le banche vi sarebbe inoltre il rischio che, superate determinate soglie di imposte non versate e meglio “evase” secondo l’Amministrazione, potrebbe essere contestato anche il reato di omessa dichiarazione fiscale per i periodi tra il 2013 e il 2017.
La mozione di Marco Romano intende rendere attente le Camere federali sui quesiti e le preoccupazioni che solleva la richiesta del fisco italiano nei confronti delle banche svizzere e nella piazza finanziaria ticinese in relazione all'attività fondamentale con clientela italiana.
«Alla luce di questa situazione un intervento della Confederazione è fondamentale per risolvere per via di amichevole composizione l'interpretazione e l'applicazione degli articoli 5 e 11 della Convenzione».