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BERNACSt: riciclaggio denaro; più poteri a Ufficio comunicazione

11.12.12 - 15:14
CSt: riciclaggio denaro; più poteri a Ufficio comunicazione
BERNA - L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) dovrebbe poter comunicare numeri di conti correnti bancari a partner esteri. Di fronte alla pressione internazionale, il Consiglio degli Stati ha accettato oggi, con 34 voti senza opposizioni, di modificare la legge in tal senso. Il dossier passa ora al Nazionale.

Il Gruppo Egmont, un organo internazionale che riunisce 127 cellule di informazione in materia di riciclaggio, fra cui il MROS, minaccia di sospendere la Svizzera. L'Ufficio di comunicazione federale è in effetti la sola autorità che si rifiuta di trasmettere informazioni finanziarie ai partner esteri, ha ricordato Anne Seydoux (PPD/JU) a nome della commissione. Per sottrarsi alla spada di Damocle internazionale, il Parlamento deve quindi accettare le concessioni annunciate dal Consiglio federale. Si tratta di adattarsi a nuove raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI).

La Confederazione trasmetterà informazioni sotto forma di rapporti; i perseguimenti penali resteranno regolamentati con l'assistenza giudiziaria, ha precisato la consigliera federale Simonetta Sommaruga per attenuare i timori concernenti il segreto bancario. A suo avviso, si tratta di migliorare la lotta contro il riciclaggio di denaro rafforzando nel contempo l'integrità della piazza finanziaria elvetica. È inoltre nell'interesse della Svizzera di evitare che uffici di comunicazione esteri non forniscano più alcuna informazione ai loro omologhi elvetici.

La revisione della legge sul riciclaggio deve consentire al MROS di trasmettere ai partner internazionali informazioni finanziarie concrete. Nel mirino: i numeri di conti correnti bancari, informazioni relative a transazioni di capitali o saldi dei conti. Questi dati sono attualmente coperti dal segreto bancario o di funzione. Il MROS non potrà invece trasmettere alcun documento originale all'estero e il nome di un intermediario finanziario potrà essere comunicato soltanto se l'anonimato dell'informatore è garantito. La revisione prevede in effetti di elargire le competenze del Ufficio di comunicazione.

ATS
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