Il futuro parco dovrà essere realizzato su iniziativa delle cerchie interessate (cantoni, regioni, economia privata). Potrà essere ubicato in uno o più siti e sostenuto da un sola entità o da un'associazione di enti diversi.
Se si eccettua il finanziamento al parco dell'innovazione, la nuova legge non istituisce alcuna base legale per nuovi sussidi federali alla ricerca, precisa il governo.
La revisione della LPRI ha come scopo di chiarire i compiti e le competenze degli organi di promozione (il Fondo nazionale e la Commissione per la tecnologia e l'innovazione). Precisa inoltre le missioni nel settore della cooperazione scientifica internazionale e semplifica le procedure di pianificazione.