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SVIZZERA«Il medico non è obbligato a procurarsi il dossier di un paziente»

30.11.21 - 14:50
Il Tribunale federale ha confermato l'assoluzione di un praticante processato per la morte di una paziente
Archivio Depositphotos
Fonte ATS
«Il medico non è obbligato a procurarsi il dossier di un paziente»
Il Tribunale federale ha confermato l'assoluzione di un praticante processato per la morte di una paziente

LOSANNA - Un medico di famiglia non è obbligato a procurarsi la cartella di un paziente che non gli viene fornita nonostante le ripetute richieste. Il Tribunale federale (TF) ha confermato l'assoluzione di un praticante che esercitava nel cantone di Argovia dall'accusa di omicidio colposo in seguito alla morte di una paziente per shock allergico.

Nel 2015, il medico aveva prescritto alla paziente un antibiotico per una bronchite acuta. La donna era morta il giorno stesso per uno shock allergico scatenato dal farmaco. Il TF respinge ora il ricorso dei familiari della donna, al quale si sono rivolti dopo l'assoluzione del medico da parte del tribunale cantonale di Argovia nel 2018. Secondo i parenti della donna il medico avrebbe dovuto essere consapevole dell'ipersensibilità della sua paziente all'antibiotico in questione se avesse proceduto secondo le regole.

Quale nuovo medico di famiglia, avrebbe dovuto ottenere la precedente cartella clinica della vittima, secondo i parenti. Avrebbe quindi potuto prescrivere un farmaco compatibile ed evitare la morte.

Il TF ricorda che una condanna per omicidio colposo presuppone una violazione del dovere di diligenza. Durante la prima consultazione, il medico aveva chiesto alla paziente la sua storia medica (anamnesi iniziale). Aveva anche chiesto di eventuali allergie agli antibiotici, che la donna aveva espressamente negato. Poteva quindi fare affidamento su questo.

Sulla base delle informazioni di cui disponeva al momento della prescrizione dell'antibiotico, il medico non aveva motivo di dubitare delle assicurazioni della sua paziente, hanno stabilito i giudici del TF. Non era obbligato a ottenere la cartella clinica precedente: in effetti, aveva già insistito, durante due consultazioni precedenti, affinché la donna gli fornisse questo documento.

In queste circostanze, il medico ha adempiuto ai suoi doveri di chiarimento e di diligenza medica, ha concluso la Corte. Né la legge sui prodotti terapeutici né le regole della professione gli imponevano di attivarsi per ottenere la cartella che la paziente non gli aveva consegnato.

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