Cerca e trova immobili

L'OSPITERFFA: buona la sostanza, ma errata la forma!

09.05.19 - 16:20
Samuele Vorpe, Responsabile del Centro di competenze tributarie della SUPSI
RFFA: buona la sostanza, ma errata la forma!
Samuele Vorpe, Responsabile del Centro di competenze tributarie della SUPSI

Il Parlamento federale, per scongiurare una nuova bocciatura popolare dopo l’esperienza negativa della Riforma III delle imprese, ha deciso di unire in un unico oggetto la riforma fiscale ed il finanziamento dell’AVS. Si tratta di due dossier tanto importanti quanto diversi tra loro: entrambi inseriti nella nuova Legge federale sulla riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA).

Da un lato, la riforma fiscale si pone l’obiettivo di abrogare i regimi fiscali privilegiati, non più compatibili con gli standard internazionali, sostituendoli sì con dei regimi ancora fiscalmente vantaggiosi, ma in linea con le richieste della comunità internazionale, legittimamente basati su interventi già in uso in molti Stati europei, quali, ad es., la proprietà intellettuale (cd. patent box e super deduzione per ricerca e sviluppo).

Oltre ad altre interessanti misure per mantenere la competitività fiscale della Svizzera nel contesto internazionale, la riforma prevede una compensazione finanziaria versata dalla Confederazione ai Cantoni, al fine di fornire loro le risorse necessarie per attuare le riforme fiscali sul piano cantonale.

D’altro lato, per quel che concerne il finanziamento dell’AVS, è previsto un aumento della percentuale a carico dei salariati e dei datori di lavoro dei contributi, un versamento finanziario della Confederazione e l’assegnazione di un intero punto percentuale IVA. In questo modo il legislatore, per il tramite di una legge frutto di un compromesso politico, ha creato una compensazione sociale sull’adagio “per ogni franco di gettito fiscale in meno, l’equivalente deve essere investito nell’AVS”. Ciò significa che lo stesso ammontare delle perdite fiscali derivanti dalla riforma, previste nell’ordine di due miliardi di franchi, sarà investito nell’AVS.

Si può certamente essere d’accordo sul fatto che entrambi i dossier meritino una riforma adeguata, meno, invece, sull’unione di questi in unica legge federale. Infatti, questo modo di procedere, da un profilo giuridico, lede il principio dell’unità della materia, come previsto all’art. 34 cpv. 2 della Costituzione federale. Tale principio vuole impedire di includere, nella medesima legge sottoposta ad un unico voto popolare, molteplici dossier di natura e scopi, invece, differenti, obbligando il cittadino ad approvare o respingere (sì/no) l’intera legge, quando d’accordo soltanto con alcune proposte. Tra le proposte di una medesima legge deve, infatti, esistere un rapporto intrinseco e un’unità di scopo, vale a dire un rapporto di connessione, che faccia apparire come oggettivamente giustificata la loro unione in un'unica legge sottoposta al voto popolare.

Per decidere se l’unità della materia è salvaguardata è, quindi, determinante porsi nei panni del cittadino, al quale spetta, in ultima analisi, pronunciarsi sulla modifica legislativa. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le negoziazioni politiche sono legittime e possono condurre una forza politica ad accettare una legge che non la convince integralmente, con il fine di ottenere un sostegno in un altro dossier.

Il cittadino, però, si trova in una posizione diversa, non può negoziare un vantaggio in cambio di un compromesso, può solo accettare o rifiutare il “pacchetto” che gli viene sottoposto. Nel caso della RFFA non sembra potersi rilevare un rapporto intrinseco tra i due temi (fiscalità e AVS), bensì unicamente un compromesso politico. L’accettazione di una parte dell’oggetto (la fiscalità!) implica, infatti, delle concessioni in un ambito completamente diverso (l’AVS!).

Di conseguenza, il cittadino si trova impossibilitato ad esprimere la propria volontà liberamente, ciò che determina una violazione dell’unità della materia. Al cittadino è poi negata, diversamente da quanto succede per le leggi cantonali, la possibilità di rivolgersi al Tribunale federale al fine di censurare l’incostituzionalità della RFFA.

Infatti, i progetti governativi federali godono dell’immunità costituzionale poiché al Tribunale federale non è permesso sindacare sull’incostituzionalità delle leggi federali (art. 190 Cost.). La stessa Costituzione, inoltre, prevede che gli atti dell’Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale (art. 189 cpv. 4 Cost.).

Per concludere, la RFFA, sebbene persegua degli obiettivi politici sicuramente condivisibili, difetta della forma, poiché viola il principio costituzionale dell’unità della materia.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
NOTIZIE PIÙ LETTE