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PeopleSANITA': CONSULTA, INCOSTITUZIONALE FISSARE LEA SENZA INTESA CON REGIONI

31.03.06 - 18:30
SANITA': CONSULTA, INCOSTITUZIONALE FISSARE LEA SENZA INTESA CON REGIONI

Roma, 31 mar. (Adnkronos Salute) - I livelli essenziali di assistenza, cioè le prestazioni garantite gratuitamente ai cittadini in tutta la penisola, devono essere fissati dal ministero della Salute ‘’d’intesa’’ con le Regioni, che dunque non vanno solo consultate. Lo afferma la Corte Costituzionale, che oggi interviene con una sentenza nei rapporti, delicati e controversi, fra lo Stato e le Regioni in materia di sanità. La Consulta dichiara infatti ‘’l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004 n.311, cioè la Finanziaria 2005, nella parte in cui prevede che il regolamento del ministro della Salute con cui sono fissati gli standard e sono individuate le tipologie di assistenza e i servizi, sia adottato ‘sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano’, anziché ‘previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano’. La questione di costituzionalità della norma era stata sollevata dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento. La norma impugnata affida a un regolamento del ministro della Salute, da adottarsi di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, ‘sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome’ e avvalendosi di una Commissione mista Stato-Regioni, la determinazione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi relativi ai Lea. Questo, contestano la Regione Friuli Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento, ‘’invaderebbe la sfera di competenza provinciale e regionale’’. Pertanto, ‘’la forte incidenza della determinazione dei Lea sull’autonomia regionale e provinciale in materia sanitaria’’ avrebbe richiesto che, in luogo del ‘’solo parere’’ della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome richiesto dalla norma impugnata, fosse ribadita la necessità dell’intesa. La sentenza, viene precisato chiaramente, ha effetto su tutto il territorio nazionale. La Corte rileva, dunque, ‘’la ingiustificata riduzione delle modalità di coinvolgimento delle Regioni in questo procedimento’’. E sottolinea che non può essere ‘’sottaciuto il paradosso che sarebbe costituito dall’esistenza di due diverse modalità di coinvolgimento delle Regioni rispetto a fenomeni tra loro profondamente contermini, come la determinazione dei Lea e la determinazione di quei particolari Lea che sarebbero costituiti dagli standard specificativi o attuativi dei primi’’. Alcuni cambiamenti sono stati apportati con la Finanziaria 2006. Ma nonostante queste ‘’complesse innovazioni legislative’’, la Consulta ritiene che rimanga ‘’immodificata la lesione dell’autonomia regionale’’, che viene lamentata nel ricorso presentato alla Corte. Da qui, il giudizio di incostituzionalità della norma impugnata. Secondo i giudici, invece, la norma in questione ‘’non viola il principio di legalità sostanziale’’, come affermato da Friuli Venezia Giulia e provincia autonoma di Trento nel loro ricorso.

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