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01.04.20 - 08:26
Di Zulay Menotti, European lawyer, privacy and legal advisor
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Coronavirus e privacy personale

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Di Zulay Menotti, European lawyer, privacy and legal advisor

La crisi sanitaria legata al Coronavirus ha generato tra professionisti e individui una lunga serie di dubbi in merito alle misure da adottare e mettere in pratica, con lo scopo di limitare la diffusione del virus.

Agli interrogativi di cui sopra si aggiungono quesiti circa le condizioni alle quali possono essere utilizzati i dati personali, in particolar modo quelli sanitari che (ricordiamo) vengono considerati quali dati strettamente personali di soggetti interessati vulnerabili.

Dal Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés) al Garante Privacy italiano, le autorità preposte hanno tracciato un quadro che possa rispondere alle problematiche di cui sopra.
Basti pensare al semplice accoglimento di soggetti pubblici e privati, alla registrazione dei visitatori e degli utenti, alla raccolta di informazioni circa la presenza o meno di sintomi o ancora il tracciamento degli spostamenti per poter risalire ai movimenti e ai contatti interpersonali che – ancora una volta – possono costituire il veicolo di questa malattia.

Sappiamo che in Italia – passando per una triade di atti, di cui l’ultimo è il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” – datori di lavoro sia pubblici sia privati hanno richiesto al Garante di avvalersi di un’autodichiarazione da parte dei dipendenti, la quale attesti mancanza di sintomi e fornisca informazioni su alcuni aspetti della sfera privata.

Resta assolutamente fermo che, secondo la normativa d’urgenza, chiunque abbia soggiornato negli ultimi quattordici giorni in zone a “rischio epidemiologico” o comunque nei Comuni indicati, debba segnalarlo all’azienda sanitaria locale anche per il tramite del medico di base che procederà ai necessari accertamenti, tra cui l’isolamento fiduciario.

È pacifico che resti l’obbligo del lavoratore di segnalare al proprio datore di lavoro elementi di pericolo per la salute pubblica e la sicurezza del posto di lavoro. Pensiamo, in tal senso alle indicazioni contenute nella direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione (N. 2/2020 avente a oggetto indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Altrettanto chiaro è che gli operatori sanitari e la protezione civile sono gli organi competenti a garantire il rispetto delle regole di pubblica sanità in vigore.

In questo scenario, senza confini, il datore di lavoro può senz’altro spingere per il lavoro agile, così come può agevolare l’inoltro di comunicazioni delicate grazie ad appositi canali. Il tutto adempiendo all’obbligo della sorveglianza sanitaria sui lavoratori tramite un medico investito del ruolo (prevedendo la possibilità, ad esempio, di sottoporre a visita medica i lavoratori che siano esposti o potenzialmente affetti).

Se il limite è la raccolta di dati sanitari che non vada oltre la gestione della presunta esposizione al virus, proviamo a fare qualche esempio concreto. I dati sanitari restano soggetti a una protezione speciale offerta sia dalle norme sulla sanità pubblica sia dal GDPR. Ecco allora come al datore di lavoro di lavoro non sia consentita un’indagine e/o una raccolta sistematica e generalizzata di dati, o richieste specifiche circa la presenza di sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi legami più stretti al di fuori della sfera lavorativa. In questa logica non si dovrebbe implementare la lettura obbligatoria delle temperature corporee dei dipendenti, degli agenti e dei visitatori, per poi inviare tali dati ai superiori e soprattutto inviarli quotidianamente o ripetutamente; così come – senza necessaria autorizzazione delle autorità – non è ammessa la raccolta di certificati medici e questionari fatti compilare ai dipendenti.

A prescindere dalle normative nazionali e da ciò che ciascun codice del lavoro prevede, ben vengano le azioni capaci di realizzare prevenzione e sensibilizzazione per un verso e mettere a disposizione risorse idonee per l’altro.

Quanto al primo aspetto, basti pensare all’invito rivolto ai dipendenti a trasmettere feedback individuali sulle informazioni che li riguardano, direttamente al datore di lavoro o alle autorità sanitarie competenti; ancora una volta insistere sullo smart working e incoraggiare il ricorso alla medicina del lavoro (ove possibile). In caso di segnalazione, un datore di lavoro può senz’altro procedere alla registrazione dei dati personali della persona sospettata di essere stata esposta (e potenzialmente contagiata) e provvedere all’adozione delle misure organizzative già previste o predisposte: il confinamento, il telelavoro, l’orientamento e il contatto con il medico del lavoro.
Questo sistema permette di comunicare celermente alle autorità sanitarie le informazioni sull’esposizione e le modalità di intervento per prestare assistenza medica alla persona interessata.

La raccomandazione è quella di attenersi scrupolosamente alle istruzioni delle autorità e delle istituzioni competenti.

La premessa fondamentale è che il sistema di sorveglianza sanitaria (incluso il sistema informativo sanitario) prezioso più che mai e focalizzato su questa emergenza riparte da quella garanzia generica di tutela del lavoratore, dell’ambiente salubre e delle condizioni ottimali di salute psicofisica agganciata a un’informativa che è sì obbligo del datore di lavoro e adempimento da mettere in atto ma anche aspetto necessariamente da osservare e a cui conformarsi. Spunto, tutto questo, per il datore di lavoro per valutare i rischi e la sicurezza dei lavoratori sempre più impegnati in forme di lavoro che da embrionali diventano ogni giorno che passa più evolute e diffuse.


Questo articolo è stato realizzato da ated - Associazione Ticinese Evoluzione Digitale, non fa parte del contenuto redazionale.
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