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ITALIADj Fabo, gli atti vanno alla Consulta

14.02.18 - 15:03
La Corte d'assise di Milano non ha emesso una sentenza contro Marco Cappato
Keystone / EPA
Dj Fabo, gli atti vanno alla Consulta
La Corte d'assise di Milano non ha emesso una sentenza contro Marco Cappato

MILANO - La Corte d'assise di Milano ha deciso di trasmettere gli atti alla Consulta affinché valuti la legittimità costituzionale del reato di aiuto al suicidio nel processo all'esponente dei Radicali e tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, Marco Cappato, imputato per la morte di Fabiano Antoniani, 40 anni, noto come dj Fabo, in una clinica svizzera col suicidio assistito il 27 febbraio 2017.

I pubblici ministeri chiedevano l'assoluzione; in subordine avevano proposto l'eccezione di illegittimità costituzionale.

Il processo a Cappato davanti alla Corte presieduta da Ilio Mannucci Pacini (a latere Ilaria Simi De Burgis e sei giudici popolari) era iniziato lo scorso 8 novembre. Ed è scaturito prima dall'autodenuncia dello stesso Cappato ai carabinieri di Milano il 28 febbraio 2017, il giorno dopo la morte grazie all'associazione svizzera Dignitas di Antoniani, e poi dalla decisione del giudice per le indagini preliminari (gip) Luigi Gargiulo, che respinse la richiesta di archiviazione della procura e ordinò l'imputazione coatta per l'esponente radicale spiegando che l'imputato non solo aiutò Fabo a suicidarsi, ma lo avrebbe anche spinto a ricorrere al suicidio assistito, "rafforzando" il suo proposito.

Nel corso del dibattimento ci sono stati molti momenti toccanti, dolorosi e angoscianti come la proiezione in aula dell'intervista che Fabo rilasciò a "Le Iene" un paio di settimane prima di andare, accompagnato in auto da Cappato, nella struttura vicino a Zurigo. «Andrò via col sorriso perché vivo nel dolore», diceva, prima di essere colpito da una delle tante crisi respiratorie, Antoniani, cieco e tetraplegico dopo un incidente stradale nel 2014. Davanti a quelle immagini anche il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, come tanti in aula, si era commossa.

«Sono assolutamente convinto della mia scelta - diceva ancora Fabo - la mia vita è insopportabile, è una sofferenza immane». Poi la testimonianza della madre, Carmen Corallo, che prima che Fabo schiacciasse con la bocca il pulsante ebbe la forza di dirgli: «Vai Fabiano, la mamma vuole che tu vada». La fidanzata, Valeria Imbrogno, poi, ha raccontato che per Fabiano ciò che era più insopportabile era la cecità e fece anche lo «sciopero della fame e della parola» coi suoi cari per non essere fermato.

I pm Siciliano e Sara Arduini avevano chiesto l'assoluzione mettendo in luce che Cappato aiuò Fabo «a esercitare un suo diritto, non il diritto al suicidio ma il diritto alla dignità» nel morire. In subordine, avevano chiesto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la valutazione della legittimità del reato di aiuto al suicidio, previsto dall'articolo 580 del codice penale. Sulla stessa linea erano anche le richieste dei difensori di Cappato.

All'individuo va «riconosciuta la libertà» di decidere «come e quando morire» in forza di principi costituzionali, recita un passaggio dell'ordinanza letta per oltre un'ora dalla Corte d'Assise di Milano. Per i giudici, in sostanza, Marco Cappato non ha rafforzato il proposito suicidario e la parte della norma che punisce l'agevolazione al suicidio senza influenza sulla volontà dell'altra persona è costituzionalmente illegittima.

La Corte (presidente Ilio Mannucci Pacini, a latere Ilaria Simi De Burgis e sei giudici popolari), si legge nell'ordinanza, «ritiene di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'articolo 580» del codice penale, ossia quello che punisce l'istigazione e l'aiuto al suicidio, «nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio», ossia quella contestata proprio a Marco Cappato, «a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito suicidario».

Rafforzamento al suicidio che, secondo la Corte, a differenza di quanto aveva stabilito il giudice per le indagini preliminari (gip) disponendo l'imputazione coatta, non c'è stato affatto da parte dell'esponente radicale perché Fabiano Antoniani, come ha dimostrato il dibattimento, ha «deciso in piena autonomia di porre termine alla sue sofferenze».

Per quella parte della condotta indicata nella norma e contestata a Cappato, dunque, in sostanza, secondo la Corte, l'imputato può essere «assolto», ma non dalla condotta «agevolatrice», che c'è stata da parte sua e che il codice penale punisce. E che, secondo la Corte, invece, non dovrebbe punire se chi ha aiutato al suicidio l'altra persona non ha influito sulla sua libera «determinazione».

Questa «incriminazione», infatti, «è in contrasto e violazione dei principi sanciti agli articoli 3, 13, II comma, 25, II comma, 27 III comma della Costituzione, che individuano la ragionevolezza della sanzione penale in funzione all'offensività della condotta accertata». In più, per la Corte «deve ritenersi che in forza dei principi costituzionali», tra cui l'articolo 2 della Costituzione, quello sui diritti inviolabili dell'uomo, e anche degli articoli 2 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, «all'individuo sia riconosciuta la libertà di decidere quando e come morire e che di conseguenza solo le azioni che pregiudichino la libertà della sua decisione possano costituire offesa al bene tutelato dalla norma in esame», ossia la vita.

Un'ordinanza, in cui i giudici citano tantissima giurisprudenza italiana ed europea, tra cui anche i casi Welby e Englaro, e con la quale hanno sospeso il processo a Cappato in attesa che la Consulta si esprima.

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